Lavori ammessi, tetti di spesa e requisiti: la guida semplice per chi intende effettuare interventi di efficienza energetica beneficiando dello sconto del 110%.
Che cos’è il Superbonus 110%?
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e interventi antisismici.
Lo scopo della misura? Favorire e agevolare, come mai prima d’ora, gli interventi volti a migliorare in prospettiva sostenibile il patrimonio immobiliare italiano e incoraggiare gli investimenti nel settore dell’edilizia.
A chi spetta il Superbonus 110%?
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni,
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento,
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”,
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- Onlus e associazioni di volontariato,
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, è possibile ottenere il Superbonus per l’efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Restano escluse dall’incentivo le case che rientrano nelle categorie catastali di lusso, ovvero A1, A8 e A9.
Quali sono gli interventi agevolabili?
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il Superbonus per l’efficientamento energetico sarà riconosciuto anche ai lavori di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, fatte salve le eventuali innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Si tratta di interventi rientranti nella definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).
Gli interventi dovranno rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Quali sono i limiti di spesa?
I tetti di spesa massimi per i lavori in condominio sono cambiati rispetto alla prima versione del decreto, che per la coibentazione degli edifici prevedeva 60.000 euro indipendentemente dal numero di abitazioni.
Invece la misura definitiva stabilisce che per la coibentazione in condominio il limite massimo detraibile è:
- 40.000 euro per unità immobiliare nei condomini da due a otto abitazioni;
- 30.000 euro per unità immobiliare nei condomini da nove abitazioni in poi.
Per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e raffrescamento in condominio, i limiti di spesa sono pari a:
- 20.000 euro per unità immobiliare nei condomini fino a otto abitazioni;
- 15.000 euro per unità immobiliare nei condomini da nove abitazioni in poi.
Invece per le case unifamiliari il tetto di spesa è di:
- 50.000 euro per la coibentazione dell’edificio;
- 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Superbonus 110%: gli altri interventi.
Rientrano nel Superbonus anche le spese per:
- interventi di efficientamento energetico previsti dall’Ecobonus ordinario,
- installazione di impianti solari fotovoltaici,
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Questi lavori eseguiti singolarmente non danno diritto al beneficio, ma alzano la loro aliquota di sconto Irpef al 110% quando vengono effettuati insieme ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico che abbiamo elencato sopra.
Come usufruire del Superbonus 110%?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tra le novità introdotte c’è la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto immediato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti),
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Superbonus 110%: le sanzioni previste.
Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Alla sanzioni amministrative se ne aggiunge una di tipo penale se l’asseverazione ha un contenuto mendace.
Infine, la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio: se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione, con aggravio di interessi e di sanzioni nei confronti del soggetto beneficiario.
Si attendono le regole attuative della misura entro il 18 agosto; dopo quella data il Superbonus sarà pronto a partire a pieno regime.
Intanto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida al nuovo incentivo, puoi scaricarla cliccando sul link che segue → Guida_Superbonus 110 Agenzia delle Entrate-Capital Servizi Immobiliari.
I vantaggi offerti dal Superbonus sono davvero tanti, approfittane per dare valore alla tua casa!